Avviso di Consob ai promotori: più attenzione ai vostri clienti.
A causa della dilagante diffusione del trading on-line e dei comportamenti non sempre ortodossi degli operatori del settore, la Consob ha ritenuto opportuno diramare mercoledì scorso una comunicazione di carattere generale per richiamare l’attenzione delle associazioni di categoria sulle norme che regolano lo svolgimento dei servizi di investimento, soprattutto per il rilievo che acquistano nell’ottica del servizio di trading on-line. Dal documento si evincono importanti elementi sulla politica che l’organo di controllo della borsa italiana vuole intraprendere per vigilare sulle nuove forme di investimento che si affermano in Italia. Innanzitutto un monito ai fornitori di servizi finanziari sulla Rete: "è onere dell’intermediario predisporre ed attuare procedure che consentano il pieno ed effettivo rispetto della disciplina vigente". Di conseguenza, ad esempio, la stipula del contratto di adesione ai servizi d’intermediazione deve avvenire per atto scritto, finchè non sarà operativo il sistema della firma digitale. Ancora, la Consob afferma il principio dell’informazione: è obbligatoria l’acquisizione "di tutte le informazioni necessarie dai clienti" (art. 21 D. Lgs. 58/98), dunque gli intermediari "devono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia d’investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè sulla sua propensione al rischio" (art. 28). Altro importante principio espresso nella comunicazione è l’efficienza del sistema: "gli operatori devono infatti dotarsi di sistemi informativi adeguati alle esigenze degli investitori, prima fra tutte la tempestività nell’esecuzione degli ordini impartiti, che rappresenta la caratteristica e la dote principale di questo strumento d’investimento" (art. 26). Infine è delineato un fondamentale principio di comportamento, nuovo nel panorama del trading on-line: quello dell’adeguatezza. "L’intermediario finanziario deve valutare l’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo dell’investitore" (art. 29). Dunque la Consob afferma la necessità di controllare il comportamento dell’utente e intervenire qualora l’operazione richiesta possa distorcere il suo profilo d’investimento. In conclusione sembra prendere forma una maggiore consapevolezza dei rischi sociali che operare in borsa può comportare. E’ importante dunque che l’organo di controllo sottolinei come i mercati mobiliari non siano una sala da gioco, dove alla fine della serata si può uscire con la jaguar o in mutande, ma un luogo di contrattazione commerciale che comporta un certo margine di rischio. Ne devono essere ben coscenti gli investitori ma è soprattutto compito degli operatori controllare che questo avvenga, compito probabilmente un po’ trascurato e su cui bene ha fatto la Consob a porre l’accento. Marco Rapisarda 28-04-2000 |